Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato


Questo articolo dal titolo Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato risale in realtà ad inizio 2022 ed è stato pubblicato su NoBavagli.org ed è scritto da Lea Barbarotta che abbiamo intervistato ieri nell’articolo “intervista a Lea Barbarotta Italia Sovrana e Popolare“.

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Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato

di © Lea Barbarotta

Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato di Lea Barbarotta
Lea Barbarotta
© AGSphotoagency.eu / GiovanniSalici.net

sabato, 22 settembre 2022
Questo articolo dal titolo “Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato” risale in realtà ad inizio 2022 ed è stato pubblicato su NoBavagli.org (seguiteli) ed è scritto da Lea Barbarotta che abbiamo intervistato ieri nell’articolo “intervista a Lea Barbarotta Italia Sovrana e Popolare“.
Purtroppo nel corso di circa 9 mesi, lo scritto di Lea Barbarotta, non appare invecchiato, ancora attualissimo, riteniamo giusto proportlo a ridosso delle Elezioni Politiche 2022 perchè molti sono coloro che #IoNonDimentico.

l’articolo di Lea Barbarotta inizia sotto dopo il promo ⤵ ☟


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Ricatto vaccinale e consenso (Dis)Informato

di © Lea Barbarotta

Al fine di attribuire il QR Code alla popolazione, il Governo ha legato il rilascio del green pass rafforzato al ciclo vaccinale completo o alla guarigione dal Covid-19. Per incentivare la vaccinazione ha poi imposto ad un’ampia categoria di persone l’obbligo del possesso di questo lasciapassare per poter lavorare e partecipare alla vita sociale. L’obbligo del green pass rafforzato, inizialmente previsto solo per il personale sanitario, è stato man mano esteso ad altre categorie di lavoratori, come il personale scolastico e le forze dell’ordine, fino ad arrivare, con il c.d. “Decreto della Befana”, all’obbligo trasversale per tutti i lavoratori, pubblici e privati, che abbiano superato i 50 anni o li compiranno entro il 15 giugno 2022. L’atto di accertamento dell’inadempimento di tale obbligo determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Il possesso di green pass rafforzato costituisce quindi un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati. Nel caso del personale sanitario, il green pass rafforzato viene rilasciato soltanto previa vaccinazione, quindi, ad oggi sono l’unica categoria che ha un vero e proprio obbligo vaccinale, mentre agli altri è data la possibilità di poter lavorare se guariti.

In questo articolo non affronterò il tema dell’illegittimità del green pass perché meriterebbe uno scritto a sé, ma quello dell’illegittimità dell’obbligo di esserne in possesso per prestare l’attività lavorativa. Sono necessarie due premesse. La prima è che i sieri a tecnologia mRNA, impropriamente denominati “vaccini”, sono invece dispositivi medici sperimentali. Infatti, non sono stati approvati dall’EMA (European Medical Agency), bensì autorizzati per uso emergenziale. L’autorizzazione all’immissione in commercio è condizionata alla fornitura di ulteriori dati che dovrebbero essere disponibili al termine della sperimentazione nel 2023. La seconda è che vi sono fonti normative che prevedono l’inalienabilità del diritto al lavoro e che disciplinano in modo preciso i trattamenti sanitari, i quali non possono aver luogo senza il consenso informato e non devono violare il rispetto della dignità della persona. La legislazione dell’Esecutivo sull’obbligo del green pass rafforzato, come requisito per svolgere l’attività lavorativa, lede tutti questi principi.

Se le figure di spicco delle Istituzioni italiane dovessero essere sottoposte ad un processo applicando il Codice di Norimberga, rischierebbero condanne pesanti. Invero, il Codice, nato in seguito al processo militare contro i medici nazisti che conducevano esperimenti sui prigionieri nei campi di concentramento, prevede la necessità di un consenso volontario. Ciò significa che “la persona interessata deve essere nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale, senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l’inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione.” Impedire ad un individuo di partecipare alla vita sociale ed esercitare il proprio diritto di lavorare, privandolo dello stipendio, rientra nelle fattispecie penali dell’estorsione e delle minacce. La firma del “consenso informato” non solleva lo Stato da tali responsabilità penali.

Il Codice di Norimberga stabilisce inoltre, che “non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che possa causare danni o morte.” Come ormai è noto, i dati sugli effetti avversi e i decessi correlati alle inoculazioni vengono intenzionalmente minimizzati dalla Autorità, come anche il carattere di sperimentazione dei sieri, spacciati per sicuri ed efficaci, quando ormai tutti i dati dimostrano il contrario. È la prima volta che nel nostro ordinamento si introduce l’obbligo per un vaccino dalla dubbia efficacia che, per di più, può avere effetti avversi irreversibili e ciò costituisce un’anomalia giuridica.

La necessità del consenso viene ripresa dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che contiene gli ideali su cui si fonda la UE: i valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, dovrebbero creare una zona di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini, basata sulla democrazia e sullo stato di diritto (il condizionale è d’obbligo vista la situazione attuale in tutti gli Stati membri). Recita all’art. 3: “Non è possibile imporre un trattamento sanitario senza consenso”.

Anche la Convenzione di Oviedo, un trattato internazionale sui diritti umani e la biomedicina a cui aderisce l’Italia, stabilisce all’art. 5 che “Qualsiasi intervento in ambito sanitario non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero ed informato. La persona riceve preventivamente un’informazione adeguata in merito allo scopo e alla natura dell’intervento, nonché alle conseguenze e rischi. La persona interessata può ritirare il proprio consenso.

I principi della Convenzione di Oviedo sono stati recepiti dal Codice Deontologico della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, che più precisamente sancisce gli obblighi di informazione al paziente (art. 30), nonché di acquisire il suo consenso informato (art. 32) e quello di rispettare la sua reale ed effettiva volontà (art. 34). Pertanto, si può sostenere che sussiste anche un obbligo diretto di natura deontologica, all’informazione al paziente, nonché all’acquisizione del suo consenso informato. Obbligo che, ove non ottemperato, potrebbe dar luogo di per sé, indipendentemente da eventuali danni, all’apertura di un procedimento disciplinare a carico del medico, davanti all’Ordine professionale competente.

Rapportando quanto esposto sopra alla situazione odierna, il consenso informato relativo ai sieri non solo non è adeguato perché non mette in rilievo in modo trasparente il rapporto fra rischi reali (possibili effetti avversi gravi, morte) e benefici (praticamente nulli perché la variante attualmente in circolazione non è “coperta” dal siero), ma anche perché sostiene che il soggetto è stato adeguatamente informato, quando invece l’obbligo di informare correttamente è ampiamente disatteso dalla maggior parte dei medici di base e dalla nuova categoria dei “vaccinatori”.

In realtà il modulo del consenso ha la natura di liberatoria; invero, in caso di danni, alla vittima non verrà riconosciuto alcun indennizzo, né tantomeno gli spetterà un risarcimento. In sintesi, non solo il soggetto che non possiede il green pass rafforzato non potrà lavorare e partecipare alla vita sociale, ma se il vaccino gli procurerà dei danni, non sarà risarcito.

Resta da capire come si può parlare di consenso quando un individuo si trova a dover scegliere fra vaccinarsi o l’esclusione dalla vita sociale e la sospensione dal lavoro; ciò è incompatibile con il concetto stesso di libertà / consenso.

Spostandoci dalle norme di carattere internazionale alla nostra Costituzione, cogliamo l’incompatibilità dell’obbligo del green pass rafforzato per lavorare con il precetto dell’art. 32, che fa riferimento alla salute da un duplice punto di vista, sia come “diritto dell’individuo” sia come “interesse della collettività”. Il comma 1 recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti», mentre il comma 2 fissa il principio secondo il quale «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana».

Senza alcun dubbio la minaccia della mancata retribuzione è lesiva della dignità delle persone. Invero, il meccanismo vaccinale anti Sars-Cov-2 in Italia è apparentemente basato su una scelta che, in realtà è un ricatto: l’alternativa è fra vaccinarsi-lavorare-percepire la retribuzione, oppure non vaccinarsi-non lavorare-non percepire la retribuzione. È la prima volta nel nostro ordinamento che si introducono “sanzioni” così severe per i trasgressori di obblighi vaccinali, soprattutto in considerazione del fatto che vi è una mancanza di reato o di illecito disciplinare attribuibile al lavoratore, che possa giustificare tutto ciò. Tale regime sanzionatorio esce dalla cornice delle garanzie dell’art. 32 Costituzione, impattando sui diritti fondamentali garantiti dalla stessa.

Gli ultimi decreti-legge, oltre all’estensione dell’obbligo a categorie di lavoratori diversi dai sanitari, hanno anche abolito per questi ultimi (e quindi non l’hanno previsto per le altre categorie) il meccanismo di adibizione a mansioni diverse come alternativa alla sospensione del rapporto di lavoro, che avrebbe garantito lo stipendio. È chiaro che una mancanza di retribuzione per un periodo lungo (un anno per gli operatori sanitari e sei mesi per gli altri lavoratori) è lesivo della dignità dell’individuo perché incide sul fatto di poter mantenere sé e la propria famiglia, nonché discriminatorio perché coloro che non versano in condizioni economiche tali da potersi permettere una pausa così lunga dalla retribuzione, sono svantaggiati rispetto a quelli che hanno le risorse sufficienti per resistere al ricatto. Ciò si pone in palese contrasto con l’art. 36 Cost. secondo cui “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.”

Impedendo di fatto al lavoratore, anche autonomo, di offrire la propria prestazione lavorativa e percepire un compenso, il ricatto dell’obbligo vaccinale attua un vero e proprio svuotamento del diritto al lavoro, sovvertendo i fondamenti della nostra società. Infatti, il primo articolo della Costituzione recita che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Lo Stato ha il dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Ciò al fine di garantire la pari dignità sociale dei cittadini (art. 3).

Infine, le norme in questione violano l’art. 4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” di fatto prevendendo il suo esatto contrario.

Infatti, con queste norme inique il Potere ha arbitrariamente deciso chi può lavorare e chi no, basandolo su un falso principio che un non vaccinato può essere pericoloso per gli altri, smentito sia dai fatti, sia dalla scienza.

L’incompatibilità dell’obbligo di vaccinazione con i principi sanciti dalla Carta emergono anche dall’art. 13, che riconosce l’inviolabilità della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi ricompresa anche la libertà di salvaguardare la propria salute ed integrità fisica, escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge. Se c’è un rischio di nuocere alla propria salute, deve essere mantenuta la possibilità di scelta, non può essere imposto un obbligo diretto o indiretto, sotto forma di ricatto.

Il fatto che finora il Parlamento, in sede di conversione dei decreti-leggi, ha avvallato quasi all’unanimità l’operato dell’Esecutivo, non fa sperare in un’inversione di rotta né da parte del potere legislativo, né da parte di quello esecutivo, che possa ripristinare i diritti finora violati. Pertanto, le attese sono tutte da riporre nel potere giudiziario, ossia nei ricorsi ben formulati degli avvocati che esercitano la professione come una missione e nel coraggio della magistratura, ultimo baluardo di difesa della nostra democrazia, di rimanere fedele alla Costituzione. Solo il Diritto ci potrà salvare dalla tirannia. Forse.

autrice © Lea Barbarotta
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